STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“Banca del Tempo di Rieti – RIdisTRIBUire il Tempo”
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1
1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “Banca del Tempo di Rieti – RIdisTRIBUire il Tempo”, qui di seguito detta “Associazione”.
2
L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
3. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
Art. 2
1. L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e con fini di solidarietà, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico e del presente statuto.
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti dell’Associazione.
2. L’Associazione ha per scopo di:
a) favorire lo sviluppo del volontariato e della cultura della solidarietà nelle comunità locali;
b) promuovere ed incoraggiare l’impegno sociale a favore delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
c) attivare servizi di vicinato e di prossimità con la messa in comune di saperi e competenze anche attraverso l’apertura di uno sportello della Banca del Tempo;
d) organizzare attività di promozione, formazione ed informazione che facilitino l’utilizzo dei servizi della città da parte di tutti i cittadini con particolare attenzione alle fasce disagiate;
e) promuovere iniziative di educazione alla reciproca solidarietà, all’interculturalità e al valore della comunità.
3. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.
TITOLO II – I SOCI
Art. 3
1. All’Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà.
2. Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall’Assemblea.
3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza dell’Associazione.
4. I soci hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari, le deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dall’Assemblea. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata .
5. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 4
1. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
2. La qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona non accetti più i fini statutari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell’immagine dell’Associazione. In questi casi l’accertamento della perdita della qualità di socio spetta al Consiglio Direttivo, che emette un provvedimento di radiazione, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato.
TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);
2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
ASSEMBLEA
Art. 61. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito via e_mail, fax con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.
2. Spetta all’Assemblea:
a) deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
b) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
c) deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e soggetti;
d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, dell’eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
e) deliberare sulle modifiche dello statuto;
g) stabilire l’ammontare della quota associativa annuale;
f) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto;
3. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci .
5. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
Art. 7
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Art. 8
1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati all’adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 91. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci.
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri, scelti fra i soci. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario. Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell’art. 3.
Art. 10
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito via e_mail, fax, lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.
3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11
1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
b) nominare tra i suoi componenti il Segretario;
c) amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione;
f) indire adunanze, convegni, ecc.;
g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
h) deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe, sia a livello provinciale, che regionale o nazionale;
i) decidere sull’ammissione e la decadenza dei soci;
l) deliberare in ordine all’assunzione di personale, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 3, comma 4, della legge 266/91;
m) proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 3, comma 3.
Sarà inoltre facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.PRESIDENTE
Art. 121. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
VICE PRESIDENTE
Art. 13Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
SEGRETARIO
Art. 141. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 151. Ai revisori spetta:
a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.
I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.
2. I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea, qualora l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
TITOLO IV – RISORSE ECONOMICHE
Art. 161. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
g) donazioni e lasciti testamentari.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 17L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella dei Revisori, qualora nominati.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell’Associazione stessa.
TITOLO V – SCIOGLIMENTO
Art. 181. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 8 punto 2.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
Art. 19
1. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma saranno devolute ad altre organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore ai sensi dell’art. 5 comma 4 legge 266/91.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 201. L’Associazione, come previsto dall’art.11 comma 2 lett. l, può assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività da essa svolte.
Art. 21
1. La quota associativa a carico degli aderenti è stabilita dall’Assemblea. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 22
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.
. L’Associazione ha sede in Santa Rufina (Cittaducale) Via Dritta, 17 – 02010 (RI) e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. L’attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’organizzazione fisserà annualmente.